Successione immobili | Dichiarazione di successione
IL PASSAGGIO DEI BENI PER SUCCESSIONE
Dal punto di vista giuridico, la successione e' l'evento attraverso il quale uno o piu' soggetti (successori) subentrano in tutti i rapporti giuridici di cui era titolare un'altra persona (il de cuius).
Dal 1° gennaio 2007 (Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modifiche in Legge n. 286 del 24 novembre 2007 e successivamente modificato in sede di Finanziaria 2007 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) è stata istituita l'imposta sulle successioni e donazioni, sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001, fatte salve alcune modifiche.
Le aliquote sono le seguenti:
a) il 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta con una franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario;
b) il 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, con una franchigia di 100.00,00 euro per ciascun fratello o sorella;
c) l'8% nei confronti degli altri soggetti.
Se il beneficiario è persona portatrice di handicap riconosciuto grave ex L. n. 104/1994 la franchigia è di un milione e mezzo di euro.
Per le imposte ipotecarie e catastali, permane l'ordinario regime previsto dalla tariffa allegata al d.lgs. 347/1990 con aliquota del 2% per l'imposta ipotecaria ed 1% per l'imposta catastale, salvo la misura fissa (Euro 168,00 ciascuna) in caso di benefici prima casa (la presenza dei requisiti anche in capo ad uno solo dei beneficiari estende il trattamento agevolato agli altri coeredi indivisi).
Come si legge la dichiarazione
Pag. 1 = sono indicati la data del decesso, i dati anagrafici del defunto, i dati del testamento, se non c'è si barra la casella Legge, e l'ammontare dell'asse ereditario
Pag. 2 = sono riportati il rapporto di parentela con il de cuius , l'albero genealogico e l'elenco degli allegati alla dichiarazione
Pag. 3, Quadro A = sono indicati, per ogni singolo erede, la relazione di parentela, i dati anagrafici ed il codice fiscale.
Pag. 4, Quadro B = sono indicati i dati catastali degli immobili caduti in successione
Pag. 5 a pag. 9 = non sono più utilizzate
Pagg. 10,11 e 12 = si trovano inserite le eventuali osservazioni.
Successione Beni Immobili
Per la successione dei beni immobili sono dovute, quando il valore dei beni non supera le franchige sopra indicate, soltanto le imposte ipotecaria e catastale.
L'importo da versare a titolo di imposta ipotecaria e' pari al 2% del valore degli immobili; l'imposta catastale e' invece pari all'1% di detto valore.
Per ciascun tributo e' previsto un importo minimo di versamento che ammonta a 168 euro.
Le suddette imposte vanno commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari caduti in successione, senza tener conto di eventuali passivita' gravanti sugli immobili stessi.
Valore catastale immobili |
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Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti: • 110, per la prima casa • 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1) • 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D • 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E. Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%. |
Agevolazioni "prima casa"
Le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa (168 euro ciascuna), indipendentemente dal valore lordo dell'immobile caduto in successione, se si tratta di una casa d'abitazione non di lusso e almeno uno degli eredi possiede i requisiti per usufruire dell'agevolazione "prima casa". Inoltre, nei casi di successione "mortis causa" l'agevolazione spetta non solo per l'acquisto della proprieta', ma piu' in generale con riferimento a tutti gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.
In tal caso, e' necessario attestare nella dichiarazione di successione l'esistenza delle condizioni che la legge richiede.
| REQUISITI RICHIESTI PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" |
| Le agevolazioni fiscali sono concesse se chi eredita l'immobile: - non e' titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile ereditato; - non e' titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprieta', uso, usufrutto, abitazione o nuda proprieta', su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa. I due predetti requisiti devono sussistere entrambi. Inoltre, l'immobile deve trovarsi nel Comune in cui l'erede ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi (salvo alcuni casi particolari in cui tale requisito non e' richiesto, come ad esempio per il personale delle forze di polizia o per i cittadini italiani emigrati all'estero). |
| LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE SUI BENI IMMOBILI | ||
| BENE IMMOBILE "PRIMA CASA" | IMPOSTA IPOTECARIA | 168 EURO |
| IMPOSTA CATASTALE | 168 EURO | |
| ALTRI BENI IMMOBILI | IMPOSTA IPOTECARIA | 2% con un minimo di 168 euro |
| IMPOSTA CATASTALE | 1% con un minimo di 168 euro | |
Le imposte sui redditi
Ai fini Irpef l'erede indichera' nella propria dichiarazione, a partire dal giorno di apertura della successione, i redditi fondiari degli immobili ereditati. Per la parte dell'anno antecedente la successione, detti redditi saranno indicati nell'ultima dichiarazione che gli eredi presenteranno per conto della persona deceduta.
| L'ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER SUCCESSIONE VA COMUNICATA AL COMUNE? |
| Ai fini del pagamento dell'imposta comunale, da qualche anno non vi e' piu' l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI o la comunicazione ai Comuni: e' infatti l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente a ricevere la "dichiarazione di successione" a trasmetterne una copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili. |