L'omessa registrazione del contratto, il parziale occultamento del corrispettivo e l'omesso o tardivo versamento dell'imposta di registro sono delle violazioni di carattere fiscale e comportano l'applicazione di sanzioni amministrative.
comporta, oltre all'obbligo di versare l'imposta di registro evasa, l'applicazione di una sanzione amministrativa il cui importo può variare dal 120 per cento al 240 per cento dell'imposta dovuta.
quando si occulta parzialmente il corrispettivo pattuito, oltre all'accertamento dell'imposta evasa, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare può variare dal 200 per cento al 400 per cento della maggiore imposta dovuta.
comporta l'applicazione di una sanzione del 30 per cento dell'imposta versata in ritardo.
All'imposta e alla sanzione vanno aggiunti anche gli interessi di mora calcolati giornalmente al tasso legale annuo (attualmente al 2,5 per cento).
Supponiamo un contratto di locazione con un canone annuo di 9.600 euro (pari a 800 euro mensili). Se viene omessa la registrazione l'imposta di registro evasa ammonta a 192 euro (il 2% di 9.600).
In caso di accertamento, il contribuente dovrà corrispondere, oltre l'imposta evasa (192 euro), anche la sanzione, che va da un minimo di 230 euro ad un massimo di 460 euro (dal 120 per cento al 240 per cento).
All'imposta e alla sanzione si aggiungono, inoltre, gli interessi legali.
Il contribuente che, per errore, indica sul modello di pagamento F23 un "codice tributo" o un "codice ufficio" non esatto, non è sanzionato se pone rimedio alla inesattezza.
In particolare, per evitare la sanzione occorre che egli presenti una comunicazione, in carta libera, all'ufficio interessato (o ad entrambi gli uffici nel caso di errore del codice ufficio) contenente gli elementi necessari per imputare correttamente il versamento.
Per favorire la registrazione dei contratti di locazione con il reale importo pattuito, e non per un importo inferiore, la normativa prevede che gli uffici finanziari non possono procedere all'accertamento nei confronti di quei contribuenti che, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, dichiarano un canone almeno pari al 10 per cento del valore catastale dell'immobile.
Per le annualità successive alla prima restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta da parte dell'ufficio.
Se il valore catastale dell'immobile dato in locazione è di 120.000 euro, il canone mensile non è soggetto ad accertamento se l'importo indicato in contratto è almeno pari a 1.000 euro (infatti, moltiplicando 1.000 euro per 12 mesi si ottiene un totale di 12.000 euro e cioè un ammontare pari al 10 per cento del valore catastale).
Il valore catastale per i fabbricati locati si determina applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell'imposta di registro.
| Violazione | Sanzione | |
| Omessa registrazione del contratto | Dal 120% al 240% dell'imposta dovuta | |
| Parziale occultamento del canone | Dal 200% al 400% della magiore imposta dovuta | |
| Tardivo versamento dell'imposta | 30% dell'imposta versata in ritardo |
In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, oltre alla sanzione per la mancata registrazione, si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione per i quattro periodi di imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.
Quale importo del canone su cui pagare l'imposta, si presume il 10 per cento del valore catastale dell'immobile.
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