Nuova normativa risparmio energetico
Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 19, comma 6)
Modifiche alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.
Soppresso l'assoggettamento dei contribuenti alla procedure di comunicazione anche per gli interventi effettuati nel 2008 (e quindi con effetto retroattivo), facendo decorrere la nuova disciplina per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008.
Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d'imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo (anziché in 3 o 10 anni come previsto attualmente).
Non è previsto un tetto di spesa: il contribuente fruisce in via automatica, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, del beneficio fiscale. I contribuenti interessati sono, infatti, tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate una comunicazione ad hoc, secondo termini e modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. La comunicazione all'Agenzia delle entrate è utile al monitoraggio sull'utilizzo delle risorse.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, varo di un decreto di natura non regolamentare di modifica del decreto Economia 19 febbraio 2007 per snellire le procedure e ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti.
"Dal Sole24ore 19/01/2009"
