Pubblichiamo un estratto della risoluzione 200/E dell'Agenzia delle entrate riguardante un'istanza di interpello sull'applicabilità della detrazione del 55% per interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di energia elettrica
Non è possibile beneficiare della detrazione del 55 per cento del costo sostenuto per l'acquisto dei pannelli fotovoltaici e per l'eventuale manodopera.
Per questo tipo di interventi sono applicabili solo gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
.... L'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 387 del 2003 stabilisce che "d)... Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare (il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata) prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;".
L'art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006 prevede che per le spese "relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1) tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuenti fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro...".
Le norme agevolative richiamate, anche se entrambe di interesse per il settore energetico, perseguono finalità diverse in quanto l'una, mediante l'erogazione della tariffa incentivante (avente la natura di contributo a fondo perduto), favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, l'altra, mediante il riconoscimento di una detrazione d'imposta per le spese di riqualificazione degli edifici, favorisce il contenimento dei consumi.
I differenti ambiti nei quali operano le due agevolazioni, ovvero quello della produzione e quello del consumo di energia, fanno sì che esse, diversamente da quanto afferma la contribuente istante, non possano trovare applicazione in relazione al medesimo intervento essendo incompatibili sotto l'aspetto tecnico prima ancora che giuridico.
La cumulabilità tra i due benefici non può essere desunta dalla circostanza che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007), emanato di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione del l'art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003, disponga che le tariffe incentivanti non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale del 36% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio della legge 27 dicembre 2002, n. 289 mentre non contiene una analoga disposizione in relazione alla detrazione del 55% prevista dalla legge n. 296 del 2006.
La mancanza di una tale previsione è infatti riconducibile ai diversi contesti applicativi delle due disposizioni dal momento che non è possibile realizzare la produzione di energia mediante interventi volti al contenimento del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale dell'edificio né, per altro verso, è possibile conseguire un risparmio energetico mediante la installazione di impianti volti alla produzione di energia. In base a tali considerazioni si deve ritenere che le spese sostenute per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale, non possono assumere rilievo ai fini della applicazione della detrazione d'imposta del 55%, consentita in relazione agli interventi di risparmio energetico. Attraverso la tariffa incentivante, peraltro, l'investimento iniziale viene recuperato nel tempo mediante la produzione di energia e, pertanto, il contribuente che volesse beneficiare di tale incentivo non si troverebbe nella condizione di aver sostenuto l'onere sul quale far valere la detrazione d'imposta.
... la scrivente ritiene che laddove l'intervento di riqualificazione energetica realizzato sull'edificio abbia conseguito un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nel decreto 19 febbraio 2007 così come modificato dal decreto del 7 aprile 2008, la contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006 esclusivamente per le altre spese sostenute per la riqualificazione energetica (costi di isolamento del tetto, manodopera) mentre potrà beneficiare, in riferimento ai costi di acquisto dell'impianto fotovoltaico, della tariffa incentivante e del premio aggiuntivo previsti dall'articolo 6 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma 20 maggio 2008
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