Fallimenti immobiliari: il fallimento del costruttore e le nuove norme sull'azione revocatoria fallimentare
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La revocatoria fallimentare

Il decreto legislativo 5/06 correttivo della legge fallimentare approvato il 07/09/2007 presenta un'importante novità per quanto riguarda la compravendita: le vendite a giusto prezzo di immobili a uso abitativo destinati ad abitazione principale dell'acquirente e dei suoi parenti e affini fino al terzo grado sono ora escluse dall'azione revocatoria fallimentare.

Con le correzioni apportate dal nuovo decreto non esisterà più lo spauracchio del fallimento del costruttore, a patto di aver dichiarato nel preliminare di acquisto o nel rogito il "giusto prezzo".

Infatti anche i preliminari di vendita, perfezionati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, non saranno assoggettati ad azione revocatoria se trascritti presso la Conservatoria dei registri immobiliari, fermo restando che la trascrizione dell'atto definitivo dovrà essere effettuata entro un anno dalla data prevista nel preliminare e comunque entro il termine di tre anni dalla data della trascrizione del preliminare stesso.

Per l'acquirente si tratta quindi di trascrivere il preliminare di vendita e fare attenzione ai tempi previsti per il rogito per essere sicuro di non perdere i propri diritti sull'immobile acquistato in caso di fallimento del costruttore.

Anche nel caso di contratti ineseguitiil curatore del fallimento non potrà più subentrare nel contratto e pretenderne lo scioglimento se si tratta di contratti con effetti reali (trasferimento di proprietà o altri dirittià reali: usufrutto, uso etc.) che determinano il trasferimento di un diritto contestualmente alla loro stipulazione.

Nel caso di locazione di beni immobili se il locatore fallisce e la durata residua della locazione è superiore ai quattro anni dal fallimento il curatore può recedere dal contratto garantendo al conduttore un equo indennizzo. Le disposizioni del decreto saranno applicate a tutte le procedure fallimentari pendenti alla data del 1° gennaio 2008

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