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LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI DONAZIONE
L'atto di donazione deve essere registrato presso l'ufficio
locale competente dellAgenzia delle Entrate, vale a dire quello nel cui
ambito territoriale risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la
registrazione.
Obbligati a richiedere la registrazione sono:
- i notai che redigono, ricevono o autenticano l'atto da sottoporre a
registrazione, nel caso di donazioni all'interno del territorio italiano;
- le parti contraenti, nel caso di atti formati all'estero nei confronti
di beneficiari residenti in Italia.
La richiesta di registrazione deve essere redatta in duplice esemplare sugli appositi moduli messi a disposizione dagli uffici locali dell'Agenzia o su copia conforme.
| QUALI SONO I TERMINI DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI DONAZIONE? |
| Dalla data della stipula dell'atto di donazione, o dalla data di
chiusura dello stesso, qualora l'atto sia costituito da più
atti conseguenti e collegati, la registrazione deve avvenire: - entro 20 giorni, se la donazione è avvenuta in Italia; - entro 60 giorni, se l'atto si è formato all'estero (nei confronti di beneficiari residenti nello Stato italiano). |