Il "ravvedimento operoso" è un istituto che consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell'applicazione delle norme tributarie.
In base al tipo di violazione commessa, versando l'eventuale imposta dovuta si può usufruire, a seconda dei casi, della riduzione o dell'annullamento delle sanzioni.
La regolarizzazione avviene proprio con il pagamento (anche non contestuale):
- delle somme dovute a titolo di imposta;
- della sanzione amministrativa (comunque ridotta);
- degli interessi di mora, calcolati giornalmente al tasso legale annuo.
Non si può ricorrere al ravvedimento operoso se la violazione è stata già contestata dall'ufficio e, comunque, quando siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche.
Attraverso il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione dei contratti di locazione che il tardivo pagamento dell'imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione degli stessi.
La violazione relativa all'omissione della richiesta di registrazione può essere regolarizzata:
- entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto, a condizione che vengano versate sia l'imposta dovuta che la sanzione ridotta del 15 per cento (1/8 di 120 per cento) dell'imposta dovuta o dell'imposta in misura fissa e che, entro lo stesso termine, l'interessato presenti l'atto per la registrazione;
- entro un anno dal termine di scadenza previsto, purché vengano versate sia l'imposta dovuta che la sanzione ridotta del 24 per cento (1/5 di 120%) dell'imposta dovuta o dell'imposta in misura fissa e che, entro lo stesso termine, l'interessato presenti l'atto per la registrazione.
Per regolarizzare la mancata effettuazione, alla scadenza prevista, di un pagamento d'imposta dovuto, ad esempio, per la proroga, la cessione o la risoluzione di un contratto di locazione, occorre versare, oltre all'imposta non pagata:
- una sanzione del 3,75 per cento dell'imposta dovuta (1/8 del 30 per cento) se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
- una sanzione del 6 per cento dell'imposta dovuta (1/5 del 30 per cento) se eseguito entro 1 anno dalla scadenza prevista.
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