Possono essere detratti dall'Irpef, fino all'azzeramento dei redditi dominicale ed agrario dichiarati, gli interessi pagati per qualsiasi tipo di prestito o mutuo agrario, indipendentemente dalla data di stipula. La detrazione d'imposta spetta nella misura del 19% oltre che sugli interessi passivi anche sui relativi oneri accessori e sulle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
In sostanza, l'importo dichiarato dal contribuente non puÒ essere mai superiore al totale dei redditi dei terreni (dominicali e agrari) tenuto conto delle rispettive ed eventuali rivalutazioni dell'80% e 70%.
Esempio: ipotizziamo il caso di un contribuente che abbia dichiarato nel quadro RA del Modello Unico (quadro A se si compila il modello 730) redditi di terreni per 500 euro e che tale importo tenga già conto delle rivalutazioni (80% per il reddito dominicale e 70% per il reddito agrario). Supponiamo, inoltre, che per interessi passivi e oneri accessori per prestiti e mutui agrari abbia pagato nell'anno l'importo di 700 euro.
La detrazione spettante per il periodo d'imposta non potrà essere mai superiore a 95 euro, pari al 19% di 500
euro. Infatti, qualunque sia l'importo sostenuto dal contribuente, egli comunque potrà indicare nel quadro RP del
modello Unico (o quadro E del modello 730) l'importo massimo di 500 euro, corrispondente a quello dei redditi dei
terreni dichiarati.
Gli interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari sostenuti dalle società semplici sono detraibili, sempre nella misura del 19%, dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili.
Cosa occorre per usufruire delle detrazioni
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