Morosità inquilino. Quando l'inquilino è moroso. Tassazione reddito in caso di inquilino moroso.
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Morosità inquilino

Il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato percepito effettivamente.

La legge prevede, però, che i canoni non percepiti (per l'ammontare accertato dal giudice) non concorrono a formare il reddito a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità.

Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell'inquilino anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.

In tutti questi casi il reddito dei fabbricati è determinato sulla base della rendita catastale.

In particolare, il reddito è escluso da tassazione a partire dal momento in cui l'intimato non compare o, pur comparendo, non si oppone (ai sensi dell'articolo 633 c.p.c.) oppure dal momento in cui l'intimato si oppone (ai sensi dell'articolo 665 c.p.c.).

Dall'"ANnuario del contribuente 2008" dell'Agenzia delle Entrate

Leggi sulla locazione

legge n. 431 9 dicembre 1998Nuova legge locazioni 431/98

Nuova normativa 2005

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Rimediare mancata registrazioneCome mettersi in regola

"L'alta tensione abitativa"

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Adeguamneto affittiAdeguamento canone

Dalla guida dell'Agenzia delle Entrate: n4 2007 :"Registrare il contrato di locazione: facile e conveniente"

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Morosità inquilino. Quando l'inquilino è moroso. Canone dichiarato anche se non percepito. Redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo. Procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Reddito è escluso da tassazione a partire dal momento in cui l'intimato non compare o, pur comparendo, non si oppone. Morosità dell'affittuario anche per periodi precedenti. Credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti. Tassazione unità immobiliare determinando il reddito sulla base della sola rendita catastale.