Il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato percepito effettivamente.
La legge prevede, però, che i canoni non percepiti (per l'ammontare accertato dal giudice) non concorrono a formare il reddito a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità.
Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell'inquilino anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.
In tutti questi casi il reddito dei fabbricati è determinato sulla base della rendita catastale.
In particolare, il reddito è escluso da tassazione a partire dal momento in cui l'intimato non compare o, pur comparendo, non si oppone (ai sensi dell'articolo 633 c.p.c.) oppure dal momento in cui l'intimato si oppone (ai sensi dell'articolo 665 c.p.c.).
Dall'"ANnuario del contribuente 2008" dell'Agenzia delle Entrate
Canone libero
Canone concordato
Modello contratto canone concordato
Modello contratto transitorio
Come si registra il contratto
Il modello F23
Quanto si paga
La registrazione telematica
Il software "Contratti di locazione"
Comunicazione alla PS
Mancata registrazione:
le sanzioni
Come mettersi in regola
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Morosità inquilino. Quando l'inquilino è moroso. Canone dichiarato anche se non percepito. Redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo. Procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Reddito è escluso da tassazione a partire dal momento in cui l'intimato non compare o, pur comparendo, non si oppone. Morosità dell'affittuario anche per periodi precedenti. Credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti. Tassazione unità immobiliare determinando il reddito sulla base della sola rendita catastale.