Il Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 13/04/2007, ha fissato le seguenti aliquote I.C.I. valide anche per l'anno 2008:
gli immobili locati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98 e relative pertinenze a condizione che detto immobile venga utilizzato dal locatario come abitazione principale (residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora), ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della predetta legge.
Al fine del riconoscimento dell'aliquota ridotta, è necessario presentare apposita autocertificazione sui modelli predisposti dall'ufficio oppure copia del contratto di locazione contenente gli estremi della registrazione e attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di registro.
L'autocertificazione o la copia del contratto di locazione devono essere presentati alla Viareggio Patrimonio srl come previsto, e devono ritenersi valide fino a successiva variazione, da far pervenire entro il termine di pagamento della seconda rata annuale I.C.I..
1) le persone fisiche soggetti passivi, residenti ed effettivamente dimoranti nel comune di Viareggio, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;
2) i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché le unità immobiliari e relative pertinenze siano adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3) le persone fisiche soggetti passivi, residenti ed effettivamente dimoranti nel Comune di Viareggio per l'unità immobiliare e relative pertinenze adibita a civile abitazione, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il soggetto che l'utilizza (comodatario), vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. Nel caso di decesso del parente in linea retta di 1° grado l'aliquota agevolata può estendersi, alle stesse condizioni, ai parenti in linea retta di 2° grado del comodante o al coniuge superstite del de cuius purché residenti. Al fine del riconoscimento dell'aliquota ridotta, è necessario che sia presentata autocertificazione come previsto dall'art. 3 del regolamento comunale, da ritenersi valida fino a successiva variazione, da far pervenire alla Viareggio Patrimonio S.r.l., entro il termine di pagamento della seconda rata annuale I.C.I.;
4) l'unità immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da anziani o disabili che acquisiscano o abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Tale agevolazione competerà finché dura il ricovero e a condizione che l'unità immobiliare e relative pertinenze non risulti locata e sia tenuta comunque a disposizione;
5) l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato che non risulti locata. Se il contribuente possiede più di un'abitazione nel Comune di Viareggio, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, tenuta a disposizione, indicata dal contribuente;
6) Immobili ad uso abitativo ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, di cui al D.Lgs.16/02/1996 n. 104 e al D.L. 25/9/2001 n. 531 convertito, con modificazioni, dalla legge 23/11/2001 n. 410;
7) il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
1. Tutti gli immobili e le relative pertinenze, diversi dalle abitazioni (Categorie C, A10, D, B);
2. i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
3. le unità immobiliari ad uso abitativo che, alle date di scadenza dei versamenti dell'anno 2008, risultino non locate o comunque a disposizione da meno di due anni. Si considerano non locati gli immobili per i quali non risultano registrati contratti di locazione che abbiano una durata almeno annuale;
4. tutti gli altri immobili non previsti dalle fattispecie precedenti.
in deroga alla aliquota massima del 7 per mille, alle unità immobiliari ad uso abitativo che, alle date di scadenza dei versamenti dell'anno 2008, risultino non locate o comunque a disposizione da oltre due anni , si applica la maggiorazione del 2 per mille così come previsto dalla legge 431/98 art. 2 comma 3 e 4; tale aliquota vale anche per le pertinenze degli stessi. Si considerano "non locati" gli immobili per i quali non risultano registrati contratti di locazione che abbiano una durata almeno annuale.
gli immobili, adibiti ad abitazione, resi disponibili alla locazione in favore di cittadini segnalati dai servizi sociali del Comune per questioni inerenti l'emergenza abitativa.
DETRAZIONE per l'abitazione principale € 113,62.
DETRAZIONE STATALE: dall'anno d'imposta 2008 la legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) ha introdotto una ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile (valore dell'immobile= rendita catastale aumentata della rivalutazione del 5%), questa detrazione non può essere superiore a € 200,00 e viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e spetta a ciascun soggetto proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione non si applica alle seguenti categorie catastali: A1, A8 e A9.
Il Ministero delle Finanze con le risoluzioni n. 1 del 31 gennaio 2008 e n. 5 del 15 febbraio 2008 ha precisato che tale nuova detrazione non si applica alle u.i. concesse in uso gratuito e a quelle possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da anziani o disabili che acquisiscano o abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
ULTERIORE DETRAZIONE: ai sensi dell'art. 13 comma 2 del regolamento ICI la detrazione è aumentata da € 113,62 a € 258,23 esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi che presentano i seguenti requisiti:
A) contribuenti pensionati i cui componenti del nucleo familiare: 1) possono avere esercitato un'attività retribuita solo a carattere occasionale, fino al limite massimo di euro 2.583,00;
2) non risultino proprietari di terreni a vocazione edificatoria;
3) non risultino possedere altri redditi fondiari eccedenti l'importo di Euro 200,00;
4) non risultino proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale ( art. 2135 c.c.);
5) nell'anno di imposta precedente a quello di riferimento per l'ICI, hanno percepito un reddito certificato in base all'ISEE non superiore a Euro 16.550,00 se il nucleo è composto da una sola persona, e non superiore a Euro 10.400,00 se il nucleo è composto da due o più persone, applicando la scala di equivalenza prevista nell'apposito regolamento. Concorrono alla formazione dei requisiti sopradetti, gli eventuali componenti nuclei familiari residenti nella stessa unità immobiliare per la quale viene chiesta la maggiore detrazione.
I coniugi pensionati non legalmente ed effettivamente separati, che hanno la residenza in due unità immobiliari distinte, si considerano facenti parte del medesimo nucleo familiare e pertanto valgono i requisiti di cui ai punti precedenti.
B) per i coniugi di pensionati che usufruiscono dell'ulteriore detrazione ICI e che non hanno diritto a pensione o ad assegno sociale, per i quali valgono gli stessi requisiti di cui al punto A;
C) contribuenti invalidi civili, del lavoro o di guerra, che presentino gradi di invalidità superiore al 50% e che abbiano i requisiti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5).di cui al punto A;
Nel caso in cui il contribuente rientri in uno dei casi sopracitati (A, B, o C )e che abbia tutti i requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 del precedente punto A, e che abbia però percepito nell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta, un reddito certificato in base all'ISEE non superiore ad euro 10.070,00 se il nucleo è composto di persona sola e non superiore ad euro 7.840,00 se il nucleo è composto di due o più persone, applicando la scala di equivalenza prevista nell'apposito regolamento, è prevista l'esenzione tramite rimborso.
I contribuenti interessati devono presentare alla Viareggio Patrimonio srl, entro il termine perentorio del 30 SETTEMBRE2008 apposita istanza. Per il calcolo dell'ISEE, necessario per la verifica dei limiti di reddito richiesti per ottenere l'ulteriore detrazione, i contribuenti possomo rivolgersi ai CAAF autorizzati. Si avverte che le domande presentate nell'anno 2007 e precedenti, già in possesso dell'Ufficio, NON SONO VALIDE PER L'ANNO IN CORSO.
Dall'anno di imposta 2007 è stato eliminato l'obbligo per i contribuenti di presentare la comunicazione come prevedeva l'art. 18 del regolamento comunale. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione, su modello ministeriale, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.Lgs. 18 dic. 1997 n. 463 concernente la disciplina del modello Unico unificato.
Nei casi in cui debba essere presentata denuncia (es.: riduzioni d'imposta per: abitazione principale, fabbricati inagibili o inabitabili, aree fabbricabili e variazioni catastali) su modello ministeriale i termini di presentazione sono quelli previsti per la dichiarazione dei redditi. La denuncia su appositi modelli ministeriale dovrà essere presentata nell'anno 2008 per l'anno 2007 direttamente agli uffici della Viareggio Patrimonio Srl ovvero dovrà essere spedita per posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata alla "Viareggio Patrimonio S.r.l" Via San Francesco, 62 - 55049 Viareggio. In quest'ultimo caso la Denuncia ICI si considera presentata nel giorno risultante dal timbro postale di spedizione.
Si fa presente che il modello per la comunicazione utilizzata per l'anno 2006 e precedenti non ha alcuna validità e pertanto non sostituisce la denuncia Ici su appositi modelli Ministeriali prevista per l'anno 2008. La mancata presentazione della dichiarazione nei casi previsti determina l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 14 del D.Lgs. 504/1992.
Il versamento dell'imposta dovuta al Comune potrà essere effettuato:
1. direttamente al Concessionario della riscossione "EQUITALIA SRT SPA - PROV. LU - ICI - AGENTE RISCOSSIONE" su apposito c/c postale n. 164558, intestato al predetto concessionario con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo;
2. presso gli sportelli bancari o postali mediante utilizzo del MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO "F24" Codici da utilizzare in caso di pagamento con F24: codice comune = L833, abitazione principale = cod. 3901,detrazione statale = cod. 3900, terreni agricoli = cod. 3902, aree fabbricabili = cod. 3903, altri fabbricati = cod. 3904.
L'IMPORTO DELLA PRIMA RATA DEVE ESSERE PARI AL 50% DELL'IMPOSTA DOVUTA CALCOLATA SULLA BASE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DEI DODICI MESI DELL'ANNO PRECEDENTE E DEVE ESSERE VERSATA ENTRO IL 16 GIUGNO.
L'IMPORTO DELLA SECONDA RATA DEVE ESSERE PARI AL SALDO DELL'ICI DOVUTA PER L'INTERO ANNO ED E' COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO SULLA PRIMA RATA. DETTO IMPORTO DEVE ESSERE VERSATO DAL 1° AL 16 DICEMBRE.
E' comunque ammesso il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno. In questo caso il soggetto passivo ICI deve effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nell'anno in corso e non quelle deliberate per l'anno precedente.
Il versamento non è dovuto se l'imposta annua non è superiore a € 12,00 (dodici/00) art. 15 del Regolamento Comunale ICI.
Il versamento, unico per tutti gli immobili posseduti nel Comune destinatario, deve avvenire distintamente per ogni soggetto passivo, anche in caso di comproprietà o contitolarità.
Sul modello di versamento devono essere indicati gli importi distintamente dovuti per categorie di immobili e l'eventuale detrazione spettante per l'abitazione principale in relazione alla percentuale e al periodo di utilizzo.
Per il calcolo dell'imposta da versare è possibile utilizzare il Calcolo ICI ONLINE disponibile sul sito del Comune di Viareggio o su quello della Viareggio Patrimonio Sr.l.
In caso di omesso o ritardato pagamento e per le infrazioni di carattere formale si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Per quanto riguarda gli interessi, il Comune di Viareggio, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 165 dell'art. unico della finanziaria 2007 ha stabilito il tasso del 5,5% annuale per l'anno 2008.
Si ricorda che i contribuenti, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97, qualora non abbiano effettuato regolarmente i pagamenti, entro 1 anno dal mancato o parziale pagamento possono effettuare il ravvedimento. In questi casi si consiglia di contattare l'ufficio; il calcolo e il modello possono essere scaricati anche dal nostro sito www.viareggiopatrimonio.it.
N.B. i moduli delle autocertificazioni, le delibere si trovano sul sito internet www.viareggiopatrimonio.it o www.comune.viareggio.lu.it o presso gli sportelli degli uffici.
ICI - ICI MilanoVendita Immobili
Vendita Case
Vendita Immobili Commerciali
Affitti
Guida all'affitto
Affitti turistici
Affitti commerciali
Attività commerciali
Stabilimenti balneari
Vendita Bar, ristoranti
Vendita Alberghi
Terreni
Terreni agricoli e edificabili
La casa
Caldaie
Guide immobiliari
Tassazione compravendita
Agevolazioni Prima Casa
Valore Normale
L'eredità
La donazione
La Finanziaria 2008
Detrazione Spese Ristrutturazioni
Codice civile
Indici Istat Foi
Fallimenti immobiliari
Revocatoria fallimentare
Mutuo
Tariffe visure catastali
GUIDA ICI
Nuove norme assegni
Tub: art. 38,39,40,41
Utilità
Codice fiscale
Calcolo Codice fiscale
Prefisso telefonico
Fac-simile bollettino pagamento ici Modelli semplice
Fac-simile bollettino pagamento ici Modello meccanizzatoViareggio
Comune di Viareggio
Apt Versilia
Il tempo in Toscana
Webcam Versilia
Strutture turistiche
Stabilimenti balneari
Alberghi a Viareggio e Torre del Lago
Ristoranti a Viareggio
Ristoranti a Torre del Lago
Impianti sportivi
Eventi
Mercati e fiere
Il Carnevale di Viareggio
Chi siamo | Contatti | Privacy | Limitazione di responsabilità | CSS and XHTML
Agenzia immobiliare Real estate agency Immobilien agentur Agence immobilier Laurenti s.n.c. - v. Paolina Bonaparte 180 - 55049 Viareggio (LUCCA) ITALY
Tel: 0584 45177 - Fax: 0584 1989333 --
info@agenziaimmobiliarelaurenti.com
ICI VIAREGGIO 2008 - Aliquote ici e base imponibile del Comune di VIAREGGIO per il 2008