@ ordinaria del 5 per mille;
@ ridotta del 4,4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze.
L'aliquota si applica anche:
@ ridotta del 4 per mille per i soggetti che realizzano interventi di recupero di immobili di interesse artistico-architettonico e su immobili residenziali inabitabili, purché siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale della Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici (L. 1089/39 e L. 490/99);
@ ridotta del 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'"Accordo Locale per la città di Milano" (art. 2, comma 3, L. 431/98).
E' stata inoltre prevista l'esenzione totale dell'imposta per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1, commi 1 e 3, della L. 9/07. La norma prevede la sospensione (per 8 o 18 mesi) dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitazione nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purchè non siano in possesso di altra ubicazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
La base imponibile per i fabbricati è data dall'intera rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata:
- per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 140 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.);
- per 50 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria A/10 e D ad eccezione, per quest'ultimo gruppo, di quelli interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale (per i quali si utilizzano i costi contabili);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1.
La base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta.
La base imponibile per i terreni agricoli è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 75.
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ICI MILANO 2008 - Aliquote ici e base imponibile del Comune di Milano per il 2008