Atto di donazione - Donazione immobili - Donazione padre figlio - Tassazione e imposte sulla donazione
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L'atto di donazione

La donazione è l'atto con il quale, per spirito di liberalità , una parte (donante) arricchisce ll'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione. La donazione è uno dei sistemi più utilizzati per trasferire i propri beni ai figli o ad altri familiari quando si è ancora in vita.

Come per la successione, anche gli atti di donazione oggi non sono più assoggettati ad imposta sulle donazioni. A differenza delle successioni, tuttavia, per le donazioni occorre effettuare una distinzione basata sul rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario.

Per gli atti a titolo gratuito lesenzione dal pagamento dell'imposta sulle donazioni spetta solo nell'ipotesi in cui i beneficiari siano:
- il coniuge;
- i parenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote);
- gli altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; cugini).


ATTENZIONE: la disciplina agevolativa, che prevede l'esenzione da imposizione, non si applica quando il beneficiario:
- è il convivente;
- sono cognati e suoceri;
- sono generi e nuore.

DONAZIONE IMMOBILI

Le donazioni di beni immobili non sono soggette ad imposta di donazione, a prescindere dal loro valore, se effettuate a favore:
- del coniuge
- dei parenti in linea retta
- di altri parenti fino al quarto grado.



Le uniche imposte dovute su dette donazioni sono:
-imposta ipotecaria (necessaria per procedere alla trascrizione delll'atto nei pubblici registri immobiliari), nella misura del 2% del valore dell'immobile;
-imposta catastale (richiesta per la voltura dell'atto), nella misura delll'1% del valore dell'immobile.

Quando il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate, per l'individuazione delle imposte da versare, occorre far riferimento al valore dell'immobile. E precisamente:
- se detto valore non è superiore a 180.759,91 euro (franchigia) sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%);
- se, invece, è superiore a 180.759,91 euro, sono dovute, sull'eccedenza, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita (imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale).

ATTENZIONE: l'importo della franchigia è elevato da 180.759,91 euro a 516.456,90 euro per le persone con handicap riconosciuto grave.

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE SUGLI ATTI DI COMPRAVENDITA
Imposta di registro, pari, a seconda delle tipologie di beni, a:
- 15% per i terreni agricoli, salvo agevolazioni per particolari contribuenti (ad esempio, imprenditori agricoli);
- 8% per gli altri terreni;
- 6% per i terreni agricoli acquistati dai coltivatori diretti che soddisfano determinati requisiti;
- 7% per i fabbricati in genere;
- 3% per la prima casa e per i fabbricati vincolati;
- 1% per gli immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati regolarmente approvati.
Imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%).
IN CASO DI PIÙ DONAZIONI DALLA STESSA PERSONA SI TIENE CONTO OGNI VOLTA DELLA FRANCHIGIA?
No. Ciascun beneficiario puo' fruire della franchigia una sola volta.
Se, ad esempio, con una prima donazione viene trasferito un immobile il cui valore è pari a 120.000 euro, l'atto è esente da imposta di donazione e si dovranno versare solo le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%).
Ma se, successivamente, con una seconda donazione lo stesso donante trasferisce allo stesso donatario un altro immobile del valore di 150.000 euro, con tale secondo atto si dovranno pagare:
- l'imposta di registro, sull'importo di 89.240,09 euro, cioè sulla differenza tra la somma del totale degli immobili ricevuti e la franchigia (270.000 meno 180.759,91);
- le imposte ipotecaria e catastale calcolate sul valore del secondo immobile.

LE IMPOSTE INDIRETTE SULLE DONAZIONI DEI BENI IMMOBILI

BENE IMMOBILE
"PRIMA CASA"
Coniuge, parenti in linea retta,
altri parenti fino al quarto grado
imposta ipotecaria di 168 euro
imposta catastale di 168 euro
ALTRI BENEFICIARI
se il valore della quota
spettante a ciascuno non supera
180.759,91 euro (franchigia)
imposta ipotecaria di 168 euro
imposta catastale di 168 euro
ALTRI BENEFICIARI
se il valore della quota
spettante a ciascuno è superiore
a 180.759,91 euro (franchigia)
imposta di registro 3%
(da calcolare sulla parte di valore eccedente 180.759,91 euro)
imposta ipotecaria di 168 euro
imposta catastale di 168 euro
ALTRI BENI
IMMOBILI
Coniuge, parenti in linea retta,
altri parenti fino al quarto grado
Imposta ipotecaria 2% (con un minimo di 168 euro)
imposta catastale 1% (con un minimo di 168 euro)
ALTRI BENEFICIARI
se il valore della quota
spettante a ciascuno non supera 180.759,91 euro (franchigia)
imposta ipotecaria 2% (con un minimo di 168 euro)
imposta catastale 1% (con un minimo di 168 euro)
ALTRI BENEFICIARI
se il valore della quota
spettante a ciascuno è superiore a 180.759,91 euro (franchigia)
imposta di registro, da calcolare sulla parte di valore eccedente
180.759,91 euro (per le aliquote si veda l'elenco delle imposte sugli atti di compravendita sopra riportato)
imposta ipotecaria 2% (con un minimo di 168 euro)
imposta catastale 1% (con un minimo di 168 euro)

Le imposte sui redditi

Ai fini delle imposte sui redditi, il beneficiario dichiarerà nella propria dichiarazione, a partire dal giorno indicato nell'atto di donazione, i redditi fondiari degli immobili ricevuti (cioè quelli inerenti i terreni o i fabbricati), mentre il donante indicherà tali redditi solo per il periodo dell'anno antecedente la donazione.



LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI DONAZIONE

L'atto di donazione deve essere registrato presso l'ufficio locale competente dellAgenzia delle Entrate, vale a dire quello nel cui ambito territoriale risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione.
Obbligati a richiedere la registrazione sono:
- i notai che redigono, ricevono o autenticano l'atto da sottoporre a registrazione, nel caso di donazioni all'interno del territorio italiano;
- le parti contraenti, nel caso di atti formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti in Italia.

La richiesta di registrazione deve essere redatta in duplice esemplare sugli appositi moduli messi a disposizione dagli uffici locali dell'Agenzia o su copia conforme.

QUALI SONO I TERMINI DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI DONAZIONE?
Dalla data della stipula dell'atto di donazione, o dalla data di chiusura dello stesso, qualora l'atto sia costituito da più atti conseguenti e collegati, la registrazione deve avvenire:
- entro 20 giorni, se la donazione è avvenuta in Italia;
- entro 60 giorni, se l'atto si è formato all'estero (nei confronti di beneficiari residenti nello Stato italiano).

Agevolazioni "prima casa"

Nel caso in cui oggetto di donazione sia un immobile adibito a "prima casa" e il beneficiario sia una delle persone sopra indicate (coniuge, parenti in linea retta o entro il quarto grado), la legge prevede un'ulteriore agevolazione consistente nel pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (stabilita in 168 euro ciascuna), in luogo di quelle ordinarie (2% e 1%).

Nell'ipotesi, inoltre, che nell'attivo ereditario risultino compresi terreni agricoli o montani le imposte, applicate in misura fissa, non possono essere superiori al valore fiscale degli immobili.
Per quanto riguarda le donazioni a soggetti diversi, occorre distinguere due casi:
- qualora il valore della quota ricevuta da ciascun beneficiario sia inferiore o pari alla franchigia (180.759,91 euro), l'agevolazione consiste nel pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna);
- se il valore della quota è superiore alla franchigia, sull'eccedenza si versa l'imposta di registro nella misura del 3% (invece del 7%) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna (in luogo del 2% e 1%).

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