La donazione è l'atto con il quale, per spirito di liberalità , una parte (donante) arricchisce ll'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione. La donazione è uno dei sistemi più utilizzati per trasferire i propri beni ai figli o ad altri familiari quando si è ancora in vita.
Come per la successione, anche gli atti di donazione oggi non sono più assoggettati ad imposta sulle donazioni. A differenza delle successioni, tuttavia, per le donazioni occorre effettuare una distinzione basata sul rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario.
Per gli atti a titolo gratuito lesenzione dal pagamento
dell'imposta sulle donazioni spetta solo nell'ipotesi in cui i beneficiari
siano:
- il coniuge;
- i parenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote);
- gli altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; cugini).
| ATTENZIONE: la disciplina agevolativa, che prevede l'esenzione da imposizione, non si applica quando il beneficiario: - è il convivente; - sono cognati e suoceri; - sono generi e nuore. |
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Le donazioni di beni immobili non sono soggette ad imposta
di donazione, a prescindere dal loro valore, se effettuate a favore:
- del coniuge
- dei parenti in linea retta
- di altri parenti fino al quarto grado.
Le uniche imposte dovute su dette donazioni sono:
-imposta ipotecaria (necessaria per procedere alla trascrizione
delll'atto nei pubblici registri immobiliari), nella misura del 2% del valore dell'immobile;
-imposta catastale (richiesta per la voltura dell'atto), nella misura delll'1% del valore dell'immobile.
Quando il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate, per l'individuazione delle imposte da versare, occorre far riferimento al valore dell'immobile. E precisamente:
- se detto valore non è superiore a 180.759,91 euro (franchigia) sono
dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%);
- se, invece, è superiore a 180.759,91 euro, sono dovute, sull'eccedenza,
le stesse imposte previste per gli atti di compravendita (imposta di registro
e imposte ipotecaria e catastale).
| ATTENZIONE: l'importo della franchigia è elevato da 180.759,91 euro a 516.456,90 euro per le persone con handicap riconosciuto grave. |
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| IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE SUGLI ATTI DI COMPRAVENDITA |
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| Imposta di registro, pari, a seconda delle tipologie
di beni, a: - 15% per i terreni agricoli, salvo agevolazioni per particolari contribuenti (ad esempio, imprenditori agricoli); - 8% per gli altri terreni; - 6% per i terreni agricoli acquistati dai coltivatori diretti che soddisfano determinati requisiti; - 7% per i fabbricati in genere; - 3% per la prima casa e per i fabbricati vincolati; - 1% per gli immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati regolarmente approvati. Imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%). |
| IN CASO DI PIÙ DONAZIONI DALLA STESSA PERSONA SI TIENE CONTO OGNI VOLTA DELLA FRANCHIGIA? |
| No. Ciascun beneficiario puo' fruire della franchigia una sola volta. Se, ad esempio, con una prima donazione viene trasferito un immobile il cui valore è pari a 120.000 euro, l'atto è esente da imposta di donazione e si dovranno versare solo le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%). Ma se, successivamente, con una seconda donazione lo stesso donante trasferisce allo stesso donatario un altro immobile del valore di 150.000 euro, con tale secondo atto si dovranno pagare: - l'imposta di registro, sull'importo di 89.240,09 euro, cioè sulla differenza tra la somma del totale degli immobili ricevuti e la franchigia (270.000 meno 180.759,91); - le imposte ipotecaria e catastale calcolate sul valore del secondo immobile. |
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BENE IMMOBILE "PRIMA CASA" |
Coniuge, parenti in linea retta, altri parenti fino al quarto grado |
imposta ipotecaria di 168 euro imposta catastale di 168 euro |
| ALTRI BENEFICIARI se il valore della quota spettante a ciascuno non supera 180.759,91 euro (franchigia) |
imposta ipotecaria di 168 euro imposta catastale di 168 euro |
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ALTRI BENEFICIARI se il valore della quota spettante a ciascuno è superiore a 180.759,91 euro (franchigia) |
imposta di registro 3% (da calcolare sulla parte di valore eccedente 180.759,91 euro) imposta ipotecaria di 168 euro imposta catastale di 168 euro |
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ALTRI BENI IMMOBILI |
Coniuge, parenti in linea retta, altri parenti fino al quarto grado |
Imposta ipotecaria 2% (con un minimo
di 168 euro) imposta catastale 1% (con un minimo di 168 euro) |
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ALTRI BENEFICIARI se il valore della quota spettante a ciascuno non supera 180.759,91 euro (franchigia) |
imposta ipotecaria 2% (con un minimo
di 168 euro) imposta catastale 1% (con un minimo di 168 euro) |
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ALTRI BENEFICIARI se il valore della quota spettante a ciascuno è superiore a 180.759,91 euro (franchigia) |
imposta di registro, da calcolare sulla
parte di valore eccedente 180.759,91 euro (per le aliquote si veda l'elenco delle imposte sugli atti di compravendita sopra riportato) imposta ipotecaria 2% (con un minimo di 168 euro) imposta catastale 1% (con un minimo di 168 euro) |
Ai fini delle imposte sui redditi, il beneficiario dichiarerà nella propria dichiarazione, a partire dal giorno indicato nell'atto di donazione, i redditi fondiari degli immobili ricevuti (cioè quelli inerenti i terreni o i fabbricati), mentre il donante indicherà tali redditi solo per il periodo dell'anno antecedente la donazione.
L'atto di donazione deve essere registrato presso l'ufficio
locale competente dellAgenzia delle Entrate, vale a dire quello nel cui
ambito territoriale risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la
registrazione.
Obbligati a richiedere la registrazione sono:
- i notai che redigono, ricevono o autenticano l'atto da sottoporre a
registrazione, nel caso di donazioni all'interno del territorio italiano;
- le parti contraenti, nel caso di atti formati all'estero nei confronti
di beneficiari residenti in Italia.
La richiesta di registrazione deve essere redatta in duplice esemplare sugli appositi moduli messi a disposizione dagli uffici locali dell'Agenzia o su copia conforme.
| QUALI SONO I TERMINI DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI DONAZIONE? |
| Dalla data della stipula dell'atto di donazione, o dalla data di
chiusura dello stesso, qualora l'atto sia costituito da più
atti conseguenti e collegati, la registrazione deve avvenire: - entro 20 giorni, se la donazione è avvenuta in Italia; - entro 60 giorni, se l'atto si è formato all'estero (nei confronti di beneficiari residenti nello Stato italiano). |
Nel caso in cui oggetto di donazione sia un immobile adibito
a "prima casa" e il beneficiario sia una delle persone sopra indicate
(coniuge, parenti in linea retta o entro il quarto grado), la legge prevede
un'ulteriore agevolazione consistente nel pagamento delle imposte ipotecaria
e catastale in misura fissa (stabilita in 168 euro ciascuna),
in luogo di quelle ordinarie (2% e 1%).
Nell'ipotesi, inoltre, che nell'attivo ereditario risultino compresi
terreni agricoli o montani le imposte, applicate in misura fissa, non possono
essere superiori al valore fiscale degli immobili.
Per quanto riguarda le donazioni a soggetti diversi, occorre distinguere due
casi:
- qualora il valore della quota ricevuta da ciascun beneficiario sia inferiore
o pari alla franchigia (180.759,91 euro), l'agevolazione consiste nel
pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168
euro ciascuna);
- se il valore della quota è superiore alla franchigia, sull'eccedenza
si versa l'imposta di registro nella misura del 3% (invece
del 7%) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa
di 168 euro ciascuna (in luogo del 2% e 1%).
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