Perché la donazione può causare problemi
La donazione deve essere fatta per atto pubblico notarile sotto pena di nullità e richiede la presenza irrinunciabile di due testimoni, non parenti, coniugi o affini, né interessati all'atto.
La forma dell'atto pubblico non è richiesta se la donazione ha per oggetto un bene mobile di modico valore e per le donazioni indirette (Pagamento di un debito altrui, remissione del debito, acquisto di un bene a favore di un terzo, ....). Anche in questi casi è però consigliabile, se non indispensabile vista la complessità della materia, ricorrere a un notaio.
poiché la legge riserva necessariamente ("successione necessaria")a determinati strettissimi congiunti del defunto (anche detto de cuius) una rilevante quota dell'asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal disponente con testamento o con donazioni, c'è un limite alla libertà testamentaria ed alla stessa libertà di donare, essendo la donazione un anticipo della propria successione.
Una donazione lesiva può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante e coinvolgere anche altri soggetti che abbiano acquistato diritti dal donatario per venti anni dalla trascrizione della donazione
Per questo motivo una banca non concederà mai un mutuo per l'acquisto di un immobile proveniente da donazione
Anche in questo caso rivolgersi a un notaio prima della firma di atti importanti (proposte di acquisto e preliminari di vendita) è la scelta migliore.
Come per la successione, anche gli atti di donazione oggi non sono più assoggettati ad imposta sulle donazioni. A differenza delle successioni, tuttavia, per le donazioni occorre effettuare una distinzione basata sul rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario.
Per gli atti a titolo gratuito l'esenzione dal pagamento
dell'imposta sulle donazioni spetta solo nell'ipotesi in cui i beneficiari
siano:
- il coniuge;
- i parenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote);
- gli altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; cugini).
| ATTENZIONE: la disciplina agevolativa, che prevede l'esenzione da imposizione, non si applica quando il beneficiario: - è il convivente; - sono cognati e suoceri; - sono generi e nuore. |
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