Successione immobili | Dichiarazione di successione
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
L'obbligo di presentare la dichiarazione di successione sussiste solo nel caso in cui nell'eredita' vi siano beni immobili che si trovano sul territorio italiano o diritti reali immobiliari sugli stessi.
La presentazione della dichiarazione di successione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, corrispondente, in genere, alla data di morte del contribuente, su apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell'Agenzia
Il modello puo' anche essere riprodotto in fotocopia o in formato di tipo elettronico. È essenziale, comunque, che la firma sia apposta in originale su tutte le copie presentate.
In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla.
| ATTENZIONE: a breve sara' approvato, e contestualmente reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali che dovra' essere trasmesso per via telematica. |
L'ufficio competente a ricevere la dichiarazione e' l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza (domicilio fiscale) del defunto.
Al momento della presentazione viene consegnata dall'ufficio una ricevuta. Se la dichiarazione e' spedita per posta (tramite raccomandata), si considera presentata nel giorno in cui e' stata spedita (fa fede il timbro postale apposto su di essa).
È bene ricordare che prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all'autoliquidazione e al pagamento, utilizzando il modello F23, dei seguenti tributi:
- - imposta ipotecaria;
- - imposta catastale;
- - imposta di bollo (per ogni formalita' di trascrizione richiesta);
- - tassa ipotecaria (per ogni ufficio del Territorio territorialmente competente).
Il modello F23 e' disponibile presso gli uffici postali, i concessionari per la riscossione delle imposte, le banche e sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
I codici tributo da riportare sul modello di pagamento sono i seguenti:
- - 649T, per l'imposta ipotecaria;
- - 737T, per l'imposta catastale;
- - 456T, per l'imposta di bollo;
- - 778T, per la tassa ipotecaria.
| A CHI PRESENTARE LA DENUNCIA SE LA RESIDENZA DEL DEFUNTO ERA ALL'ESTERO O NON ERA NOTA? |
| se persona non residente in italia la dichiarazione di successione va presentata all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana (che puo ad esempio essere attestata da un certificato di iscrizione all’aire . Se l'ultima residenza del defunto, invece, fosse sconosciuta o comunque non individuabile, l'ufficio competente a ricevere la dichiarazione e' l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "Roma 6" (Via Canton n. 20 - CAP 00144 - Roma). |
Chi deve presentare la dichiarazione?
Sono tenuti a presentare la dichiarazione:
- - gli eredi, sia per legge che per testamento, anche se non hanno ancora accettato l'eredita', purche' non vi abbiano espressamente rinunziato;
- - i legatari;
- - i loro rappresentanti legali;
- - gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o in caso di dichiarazione di morte presunta;
- - gli amministratori dell'eredita';
- - i curatori delle eredita' giacenti;
- - gli esecutori testamentari
Se piu' persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione e' sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.
| CHI RINUNCIA ALL'EREDITÀ È OBBLIGATO UGUALMENTE A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE? |
| Nel caso di rinuncia dell'eredita' o dell'avvenuta nomina di un curatore, l'erede o il legatario, per usufruire dell'esonero di presentazione della dichiarazione, deve darne notizia all'ufficio delle Entrate competente mediante lettera raccomandata. Alla comunicazione deve essere allegata una copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredita', oppure una copia dell'istanza di nomina del curatore, autenticata dal cancelliere dell'ufficio giudiziario competente. |
Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, deve essere presentata agli uffici dell'Agenzia del Territorio (ex Ute) la richiesta di voltura catastale.
Per la domanda di voltura, che va presentata per ogni ufficio provinciale del Territorio nella cui circoscrizione e' compreso il Comune dove si trovano gli immobili, si deve utilizzare:
- il modello 13 TP, per voltura nel catasto terreni;
- il modello 98 TP, per le volture nel catasto edilizio urbano.
Entrambi i modelli sono reperibili sul sito dell'Agenzia del Territorio
| ATTENZIONE: il nuovo modello di dichiarazione di successione comprendera' anche la domanda delle volture catastali e non sara' quindi piu' necessario utilizzare i modelli dell'Agenzia del Territorio ne' produrre piu' domande di voltura. |
Il termine di presentazione della dichiarazione di successione (12 mesi) decorre: - dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia della loro nomina, per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, per i curatori di eredita' giacenti e per gli esecutori testamentari; - dalla data di chiusura del fallimento, nel caso di fallimento del defunto in corso alla data di apertura della successione o di dichiarazione di fallimento del medesimo entro 6 mesi; - dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi e' stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui e' divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta, nel caso della dichiarazione di assenza o di morte presunta; - dalla scadenza dei termini per la formazione dell'inventario, nel caso di accettazione con beneficio di inventario.
| RAVVEDIMENTO |
| Se la dichiarazione di successione e il relativo versamento delle imposte ipotecaria e catastale avvengono dopo il termine previsto di 12 mesi, occorre versare, oltre alle imposte autoliquidate, le sanzioni ridotte nella seguente misura: - se il ritardo non e' superiore a 30 giorni, 1/8 della sanzione minima (di 258 euro) piu' il 3,75% del totale delle imposte non versate; - se il ritardo supera i 30 giorni ma la regolarizzazione avviene comunque entro un anno, 1/5 della sanzione minima (di 258 euro) e il 6% del totale delle imposte non versate. |
Contenuto della dichiarazione e allegati
Oltre ai dati anagrafici del defunto e degli eredi, nella dichiarazione di successione e' necessario indicare:
- - la descrizione analitica degli immobili ereditati;
- - gli estremi del versamento delle imposte (ipotecaria e catastale) autoliquidate dagli eredi;
- - le dichiarazioni previste dalla legge per usufruire dell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, se nell'eredita' vi e' un'abitazione costituente "prima casa" per almeno uno degli eredi.
Alla dichiarazione, tra gli altri, devono essere allegati:
- - il certificato di morte e stato di famiglia del defunto e degli eredi (o autocertificazione);
- - copia originale o autenticata del testamento, nel caso di successione testamentaria;
- - nel caso di rinuncia all'eredita' da parte di un chiamato, originale o copia autentica del verbale, copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulti l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittimita' lesi;
- - copia del modello di versamento (Mod. F23) delle imposte ipotecaria e catastale;
- - prospetto delle imposte autoliquidate.
