Dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre dall'Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d'imposta. Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.
Da "Guida fiscale alla compravendita della casa" dell'Agenzia delle entrate. Aggiornata con la Finanziaria 2007.
Nel rogito riguardante la compraventita della casa le parti devono inserire una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" in cui segnalare:
L'omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre all'applicazione della sanzione penale) l'assoggettamento, ai fini dell'imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti.
In sostanza, l'ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell'immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro.
In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate.
| Dichiarazioni da inserire nell'atto di compravendita | |
|---|---|
| Valore della cessione | Effettivo importo pattuito |
| Indicazione delle modalità di pagamento | Assegno, bonifico, altro |
| Ricorso ai servizi di mediazione | Partita Iva o codice fiscale del mediatore, n. iscrizione all'albo mediatori |
| Quanto pagato per la mediazione | |
| Come è stato effettuato il pagamento | |
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