Modulo comunicazione

MODULO COMUNICAZIONE CESSIONE FABBRICATO. Comunicazione Affitto, Denuncia Locazione. Dichiarazione Di Ospitalità. Denuncia Cessione Fabbricato, Comunicazione Pubblica Sicurezza di cessione di fabbricato. In fondo alla pagina il Modello cessione fabbricato. Modulo cessione fabbricato

Comunicazione locazione

Moduli per la comunicazione alla P.S.

Con le nuove regole che saranno introdotte dalla "cedolare secca" sugli affitti, a meno di modifiche prima dell'approvazione definitiva, la comunicazione di cessione di fabbricato all'autorità di pubblica sicurezza sarà assorbita dalla registrazione del contratto

Comunicazione cessione fabbricato

La denuncia di cessione fabbricato è una pratica burocratica il cui onere e responsabilità cade tutta sul proprietario. Lo stesso, quando affitta o vende o comunque decide di cedere un immobile è obbligato a fare entro 48 ore dalla cessione la denuncia in questura

Si è obbligati alla denuncia di cessione di fabbricato anche se si ospita qualcuno o si cede in comodato d'uso un immobile per più di 30 giorni.

Comunicazione Locazione Comunicazione Cessione fabbricato

Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.

a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata)ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco).

L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.

b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo.

La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.


Dal sito della Polizia di Stato

MODULO COMUNICAZIONE

Immobiliare

 

Vetrina

Appartamento a Viareggio
Case In Vendita


Rustico
Case In Vendita


Appartamenti collina
Case In Vendita


Villetta Lido di Camaiore
Case In Vendita