La visura catastale
La visura catastale consente la consultazione degli atti e dei documenti catastali ed è rappresentata dal rilascio di una copia in carta libera delle risultanze della banca dati.
In particolare, attraverso le specifiche chiavi di accesso sotto indicate, la visura consente di:
- acquisire i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati);
- verificare se una determinata persona (fisica o giuridica) risulti intestataria di beni immobili.
In particolare attraverso le specifiche chiavi di accesso più avanti riportate, attraverso la visura à consentito di:
- acquisire i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati);
- verificare se una determinata persona (fisica o giuridica) risulti intestataria di beni immobili.
Inoltre è possibile consultare la mappa e gli atti di aggiornamento catastale, mentre - solo per gli aventi diritto - è possibile prendere visione delle planimetrie delle unità immobiliari urbane.
Le visure sono rilasciate presso gli sportelli catastali degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e presso gli sportelli catastali decentrati. Gli Uffici provinciali sono dislocati nel Comune capoluogo di ciascuna provincia.
Tramite il servizio "Certitel - documenti catastali",è possibile richiedere telefonicamente e ricevere a domicilio le visure catastali dei fabbricati e dei terreni per tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle province di Bolzano, Trento, Trieste e Gorizia, nelle quali vige il catasto fondiario.
La visura normalmente riguarda atti meccanizzati (già inseriti in banca dati informatizzata) e solo marginalmente quelli non meccanizzati (ancora su supporto cartaceo).
La richiesta di visura degli atti meccanizzati deve essere effettuata:
- in base alle seguenti chiavi di ricerca:
- per immobile
effettuata mediante identificativo catastale del bene (particella catastale per il catasto terreni o unità immobiliare urbana per il catasto urbano). La ricerca è limitata al solo catasto terreni o catasto fabbricati; - per soggetto
intestato (o cointestato), effettuata mediante dati anagrafici: cognome, nome, sesso, codice fiscale - se persona fisica - o denominazione e sede legale – se persona giuridica. La ricerca è svolta negli archivi sia del catasto terreni sia del catasto fabbricati; - per partita(se esistente)
(numero identificativo della ditta intestataria di uno o pi beni). La ricerca è limitata al solo catasto terreni o catasto fabbricati.
- ed al periodo di riferimento:
- attuale
(riferita alla situazione catastale corrente); - ampliata
(riferita a tutte le situazioni cronologicamente afferenti il periodo richiesto: decennale, ventennale, dall’impianto del catasto meccanizzato).
La visura degli atti cartacei puòriguardare:
- la situazione censuaria o grafica – attuale o storica – di singoli immobili;
- gli atti di aggiornamento del catasto terreni;
- le mappe catastali;
- gli elaborati planimetrici;
- le planimetrie catastali di unità immobiliari urbane (la richiesta è espletabile dai soli aventi diritto sull'immobile o dai loro delegati).
In base a quanto previsto dalla tabella allegata al decreto legge n.262 del 3 ottobre 2006 non sono più dovuti tributi speciali per il rilascio delle visure catastali.
| numero | Oggetto | Tariffa in euro | Note |
|---|---|---|---|
| L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana | |||
| 1 | Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici | ||
| 1.1 | Per ogni certificato, copia o estratto | 16,00 | Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4 |
1.1.1 Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente
punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari
richiesti, o frazioni di quattro, dei rispettivi
elaborati:
|
4,00 | Il tributo non si applica ai primi quattro elementi e alle fattispecie diverse da quelle elencate | |
| 1.2 | Per ogni estratto di mappa rilasciato in forma digitale | 16,00 | L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico |
| 1.2.1 Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per quattro particelle richieste, o frazioni di quattro | 4,00 | Il tributo non si applica alle prime quattro particelle | |
| 2 | Definizione e introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria: | ||
| 2.1 | Per ogni domanda di voltura | 55,00 | Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali menzionate nel decreto tavolare |
| 2.2 | Per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione | 50,00 | |
| 2.3 | Per ogni tipo, fino a un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento | 65,00 | |
| 2.3.1 Per ogni particella eccedente | 3,00 | ||
| 3 | Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico: | ||
| 3.1 | Per ogni estratto di mappa | 10,00 | |
| 3.1.1 Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro | 4,00 | Il tributo non si applica alle prime quattro particelle | |
