Da "Guida fiscale alla compravendita della casa" dell'Agenzia delle entrate. Aggiornata con la Finanziaria 2007.
Quando si acquista la prima casa si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
Acquisto da privato non soggetto ad Iva
In particolare, se la parte che cede la casa è un privato non soggetto ad Iva, l'agevolazione consiste nella possibilità di versare:
Agevolazioni fiscali prima casa: acquisto da imprese
Chi, invece, compra casa da un venditore con partita Iva, dovrà tener conto delle recenti modalità di tassazione introdotte dal decreto legge n. 223 del 2006 (convertito nella legge n. 248 del 2006).
A partire dal 4 luglio 2006, per la compravendita della prima casa in cui la parte venditrice è un'impresa, l'acquirente è chiamato a versare le seguenti imposte agevolate:
Ovviamente, in assenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni previste per la prima casa, l'aliquota Iva aumenta al 10% (20% se fabbricato di lusso), l'imposta di registro al 7% e le imposte ipotecaria e catastale al 2% e 1%.
Per usufruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.
Le agevolazioni fiscali sull'acquisto della prima casa sono riconosciute in sede di registrazione dell'atto.
Esse competono non soltanto per gli atti a titolo oneroso che comportano l'acquisto della proprietàà, ma anche quando l'atto comporta l'acquisto della , del diritto d'abitazione, uso e usufrutto
.| Da "Guida fiscale alla compravendita della casa" dell'Agenzia delle Entrate | ||
| Acquisto da privato | registro | 3% |
|---|---|---|
| ipotecaria | 168 euro | |
| catastale | 168 euro | |
| Acquisto da impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori | iva | 4 % |
| registro | 168 euro | |
| ipotecaria | 168 euro | |
| catastale | 168 euro | |
| Acquisto da impresa " non costruttrice" o acquisto da impresa "costruttrice"(o di ristrutturazione) oltre 4 anni dall'ultimazione dei lavori |
iva | esente |
| registro | 3% | |
| ipotecaria | 168 euro | |
| catastale | 168 euro | |
Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l'acquisto riguardi una casa di abitazione non "di lusso".
Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).
Accertato che si acquisti un'abitazione considerata non "di lusso", i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile, solo in presenza di determinate condizioni:
a) l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l'acquirente svolge la propria attività principale.
Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
Per i cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.
b) l'acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
In presenza dei requisiti sopra elencati l'agevolazione prima casa spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato o da altre persone incapaci, quali interdetti e inabilitati.
Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l'impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell'acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l'immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell'atto di acquisto.
Se, per errore, nell'atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
| Chi ha diritto alle agevolazioni per la prima casa | |
|---|---|
| Da "Guida fiscale alla compravendita della casa" dell'Agenzia delle Entrate | |
| Tipo di immobile e suo utilizzo | Casa di abitazione non considerata di "lusso" |
| Non è rilevante la categoria catastale | |
| Non è necessario che la casa sia utilizzata come abitazione principale | |
| Residenza dell'acquirente | Nel comune in cui si trova l'immobile |
| L'immobile può anche trovarsi nel comune in cui si ha l'attività principale | |
| Non è un requisito richiesto al personale delle forze armate | |
| Se richiesto, il trasferimento va fato entro 18 mesi dalla stipula dell'atto di compravendita | |
| Titolarità di altre proprietà | Non è possibile avere altra abitazione nel comune in cui si trova l'immobile che si acquista |
| Non è possibile avere altra abitazione già acquistata con agevolazioni prima casa | |
| Attestazione dei erequisiti | Va fatta con apposita dichiarazione da inserire nell'atto |
Al verificarsi delle condizioni prima elencate, le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l'acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
Le unità immobiliari classificate (o classificabili) nelle citate categorie catastali possono anche trovarsi in prossimità dell'abitazione principale (comunque non in un punto distante o addirittura in un altro Comune) ma, di fatto, devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione.
Coniuge in regime di comunione legale
Nel caso in cui due coniugi in comunione legale acquistino un appartamento da adibire ad abitazione principale ma solo uno dei due possegga i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione prima casa (in quanto, ad esempio, l'altro ha già fruito dell'agevolazione in relazione ad un immobile acquistato prima del matrimonio ovvero in regime di separazione dei beni), il beneficio si applica nella misura del 50%, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti.
Titolari di nuda proprietà su altra abitazione
L'agevolazione prima casa è riconosciuta anche all'acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.
Il beneficio spetta però solo se la nuda proprietà sia stata acquistata senza fruire in precedenza dell'agevolazione prima casa.
Acquisti di ulteriori quote dello stesso immobile
Si può fruire dell'agevolazione prima casa, in presenza di tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, anche quando si acquistano quote di un immobile di cui si è già proprietari di una parte.
Sulla stessa casa di abitazione l'agevolazione spetta anche nei seguenti casi:
L'agevolazione prima casa spetta anche nelle seguenti due ipotesi:
Acquisto di abitazione in corso di costruzione
Anche quando si acquista un immobile non ultimato si può beneficiare dell'agevolazione fiscale, sempre in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e ammesso che l'immobile assuma le caratteristiche di abitazione non di lusso.
Cittadino italiano non residente
Chi è emigrato all'estero può acquistare un immobile in regime agevolato a prescindere dalla sua ubicazione sul territorio nazionale.
Ovviamente, l'agevolazione spetta qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, a condizione che l'immobile sia acquistato come prima casa.
Non è necessario per l'acquirente stabilire entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato.
Ai contribuenti che non hanno la cittadinanza italiana, l'agevolazione spetta solo in presenza di tutte le condizioni previste e, in particolare, quando l'acquirente ha la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato (o la stabilisce entro 18 mesi).
L'acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell'immobile se:
Le agevolazioni non si perdono se entro un anno dalla vendita o dalla donazione il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.
La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta stessa.
L'accertamento dell'ufficio
L'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, qualora entro 3 anni accerti l'assenza anche di una sola delle condizioni previste dalla legge, emetterà avviso di liquidazione per recuperare le maggiori imposte dovute dal contribuente che ha indebitamente usufruito dell'agevolazione.
Riguardo alla data dalla quale inizia a decorrere detto termine triennale, essa è diversa a seconda delle situazioni.
Nel caso, ad esempio, di false dichiarazioni rese in sede di registrazione dell'atto, il termine triennale di decadenza inizia a decorrere dalla stessa data della registrazione.
Un caso diverso è, invece, quello in cui il contribuente dichiara che intende entro 18 mesi trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato e poi non si trasferisce.
In questa ipotesi, nella quale la dichiarazione non è falsa sin dall'origine, il termine di decadenza di 3 anni non può ovviamente iniziare a decorrere dalla data di registrazione dell'atto, ma dal giorno di scadenza del diciottesimo mese.
Prima di questa data, infatti, nessuna contestazione sulla spettanza dell'agevolazione può essere fatta al contribuente, dal momento che poteva essere veritiero il proposito di trasferire la residenza.
| Perdita delle agevolazioni e sanzioni | |
|---|---|
| Da "Guida fiscale alla compravendita della casa" dell'Agenzia delle Entrate | |
| Motivi che determinano la perdita dell'agevolazione | False dichiarazioni rese nell'atto di acquisto |
| Mancato trasferimento della residenza nei tempi previsti | |
| Trasferimento prima di cinque anni dell'immobile acquistato con agevolazioni (se entro un anno non se ne acquista un altro) | |
| Conseguenze derivanti dalla perdita delle agevolazioni | Pagamento delle imposte in misura ordinaria |
| Pagamento di una sanzione del 30% sulle maggiori imposte dovute | |
| Pagamento degli interessi di mora | |
A favore di coloro che vendono l'immobile per il quale al momento del l'acquisto hanno fruito dei benefici previsti per la prima casa la normativa vigente riconosce un credito d'imposta se entro un anno dalla vendita acquistano un'altra abitazione non di lusso costituente prima casa.
Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio prima casa, ed è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all'imposta di registro o all'Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.
| Esempio credito di imposta | |
|---|---|
| la differenza (250 euro) non può essere chiesta a rimborso. | |
| Imposta di registro pagata sul primo acquisto | 3750 |
| Imposta di registro dovuta sul secondo acquisto | 3500 |
| Credito d'imposta spettante | 3500 |
la differenza (250 euro) non può essere chiesta a rimborso.
Il credito d'imposta compete anche quando si acquisti un'altra abitazione mediante appalto o permuta. Nel caso del contratto di appalto, per fruire del beneficio è richiesto che lo stesso sia redatto in forma scritta e registrato.
Può usufruire del credito d'imposta anche chi ha acquistato l'abitazione con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993 (che quindi non ha formalmente usufruito delle agevolazioni prima casa)) ma comunque non prima dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 1982. In tal caso è però richiesto che l'acquirente, già allora, fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.
Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in vari modi:
Per fruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto. Se, per errore, la citata dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare l'atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti.
Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall'agevolazione prima casa in relazione al precedente acquisto, il credito d'imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:
| Da "Guida fiscale per la casa" Agenzia delle entrate. | |
|---|---|
| A chi compete | A chi acquista la prima casa entro un anno dalla vendita di quella che aveva acquistato in precedenza con le medesime agevolazioni |
| Quanto spetta | Importo pari all'imposta di registro o all'IVA pagata con il primo acquisto (in ogni caso mai superiore alle imposte dovute con il secondo acquisto) |
| Quando utilizzarlo | In diminuizione delle imposte di registro. ipotecaria e catastale dovute sul secondo acquisto o su altri ati successivi |
| In diminuizione dell'IRPEF dovuta per l'anno in cui è stato riconosciuto il credito | |
| In compensazione di altri tributi o contributi da versare con il modello F24 | |
Anche quando si acquista una casa che è stata oggetto di ristrutturazione immobiliare sono previste delle agevolazioni fiscali. In particolare, è concessa una detrazione dall'Irpef a favore di chi acquista un'unità abitativa che si trovi in un fabbricato su cui sono stati eseguiti interventi di recupero edilizio da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
La detrazione Irpef, salvo ulteriori proroghe, si applica alle seguenti condizioni:
È consentito beneficiare della detrazione anche per l'importo versato in acconto a condizione che venga stipulato un compromesso di vendita degli immobili, debitamente registrato presso il com- petente ufficio locale. In caso di stipula di compromesso, per non perdere l'agevolazione occorre che il rogito si realizzi comunque entro il 30 giugno 2007.
Il termine "immobile" deve essere inteso come singola unità immobiliare. L'agevolazione, inoltre, non è connessa alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari che formano l'intero fabbricato. Pertanto, ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione, a prescindere dal fatto che gli altri immobili siano stati tutti venduti o assegnati.
ATTENZIONE
Il disegno della legge finanziaria per il 2007 prevede un'ulteriore proroga dell'agevolazione.
Per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge n. 223 del 2006, che hanno prorogato fino al 31 dicembre 2006 l'applicazione dell'Iva al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la misura dell'agevolazione spettante varia a seconda del momento di sostenimento della spesa.
In entrambi i casi la spesa complessiva su cui calcolare la detrazione (del 36% o del 41% sul 25% del prezzo indicato nell'atto) non può comunque eccedere l'importo massimo di 48.000 euro e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Essa comprende anche l'Iva addebitata all'acquirente dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa.
ATTENZIONEPer gli immobili acquistati dal 1° ottobre 2006 l'importo massimo di 48.000 euro deve essere riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni acquirente.
Per beneficiare della detrazione occorre indicare la spesa effettuata in un apposito campo della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche).
L'importo spettante va comunque ripartito in 10 rate annuali di pari importo. I contribuenti di etàà non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Il requisito dell'età deve essere posseduto al 31 dicembre del periodo d'imposta in cui fruire della quota di detrazione spettante.
Non è necessario trasmettere alcun modulo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate (obbligo previsto invece per fruire della detrazione dall'Irpef quando si ristruttura l'abitazione).
Non sono prescritte, inoltre, formalità particolari per effettuare il pagamento.
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